Superbonus 110 %: detrazioni e agevolazioni per ristrutturare casa al 110%

Le ultime modifiche del senato al Superbonus 110.

Il Senato ha approvato alcune modifiche alla disciplina del Superbonus 110 %. Dal potenziamento al Sismabonus, alla cessione del credito

Approvato dalla Camera in prima lettura, mediante voto di fiducia, il DDL di conversione del DL 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), che, oltre ad ulteriori modifiche, riscrive le disposizioni relative al Superbonus 110 %, per i lavori edili e interviene sulle regole della cessione e dello sconto in fattura.

Tra le novità d’interesse per il settore delle costruzioni, l’estensione dell’ambito applicativo dell’Ecobonus maggiorato anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, definiti come ristrutturazione edilizia, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto da Superbonus 110% ad ogni stato avanzamento lavori (SAL) e in relazione alla singola fattura emessa, e la precisazione che al fornitore che opera lo sconto spetta l’intera detrazione riconosciuta al beneficiario.

Il Provvedimento passa ora al Senato (DDL 1874/S) per la seconda lettura, in vista dell’approvazione definitiva e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa per il prossimo 18 luglio 2020. Con il passaggio alla Camera sono, dunque, stati emendati gli articoli 119 e 121, e sono state introdotte alcune importanti novità rispetto al testo di partenza del decreto legge 34/2020.

Le principali novità in materia di agevolazioni potenziate per i lavori edili previste dal Superbonus al 110 %.

Ecobonus potenziato. Sono stati rimodulati i limiti massimi di spesa per gli interventi agevolati con il Superbonus 110 %, prevedendone una differenziazione in funzione del numero delle unità che compongono l’edificio condominiale e dettagliando anche l’ipotesi di interventi effettuati su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno.

In linea generale, i massimali previsti dal Superbonus 110 per cento si riducono all’aumentare del numero delle unità che compongono il fabbricato e, per ciascun intervento, quello più elevato viene comunque ridotto rispetto a quanto previsto attualmente dall’art.119 (per l’isolamento termico, il massimo passa da 60.000 per unità a 50.000 e, per gli impianti, da 30.000 per unità a 20.000 per unità);

Fotovoltaico potenziato. Viene esteso il Superbonus 110 % per il fotovoltaico anche alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, riferita all’installazione degli impianti fino a 200 kW, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni, in presenza di requisiti specifici.

Sismabonus potenziato. La detrazione al 110% è stata estesa anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio continui dell’edificio, a condizione che sia eseguita congiuntamente al Sismabonus e nel rispetto dei limiti di spesa previsti (96.000 euro).

Beneficiari e immobili. Tra i beneficiari vengono incluse le ONLUS e le società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, con esclusione degli immobili di impresa;

Cessione/sconto. Viene previsto che l’opzione per la cessione o per lo sconto può essere presentata anche tramite i soggetti che rilasciano il visto di conformità;

Principali modifiche apportate all’art. 121. Viene precisato che il credito di imposta spettante al fornitore che opera lo sconto è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Inoltre, lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione;

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